Historia del Comun de Villa-Nova



1547 . 7 . Januarii
In Collegio habente auctoritate a Senatu.
Tertium Capitulum

Quod nemora appellata le Comugne sive loco in quibus
Comunitates Villarum, & locorum trahunt usum pro suis necessitatibus
ullo modo, vel ingenio execitari non possint, neque appropriari,
& at specialitatem reduci, & si quis nemore aliqua, sive
loca dicta le Comugne occupatos, & reduxisset at specialitatem,
debeant illa reduxisse, & sine ulla pena relaxare libere,
& denuntiare Provisoribus nostris praedictis infra terminum
unius Mensis post publicationem Partis ut reduncantur ad nemora,
& hoc sub paena & c.

Tratta dal Capitolar rosso c.25. esistente nel Magistrato Eccell. de Beni Comunali.



1602 . 9 . Gennaro.

La materia de Beni Comunali della Signoria Nostra per molti rispetti
importantissima alla Repubblica, & al particolare interesse
insieme dei Fedd. Sudditi Nostri dalli Comuni a quali è per grazia
il godimento di essi acciocchè li serva a proprio mantenimento, sicchè
possano anco conservarvi abili alle Fazioni, & pubbliche Gravezze,
ha non manco bisogno al presente d'essere diligentemente veduta,
e maggiormente anco sostentata di quello che abbia avuto in
altri tempi per levare le contrafazioni, e stabilir di tali Beni
la debita conservazione, perchè sebben più volte siano state fatte molte
buone Provisioni, non solo per quanto li conosce dalle Denonzie
che sono date alli Magistrati Nostri, sono seguite dappoi delle alienazioni, & usurpazioni ma delle Sentenze stesse che li fanno contro li Contrafattori,
succede, che vendendosi li Beni al Publico Incanto, imediatamente
viene di essi la Signoria Nostra a rimaner per sempre spogliata,
e li Comuni insieme privi del tutto di quel Benefizio
che in ogni tempo è stata intenzione di questo Consiglio abbia
a restar loro conservato, & c. e che sia fatta ogni possibile diligenza per la
necessaria regolazione degl'abusi esse fossero stati introdotti a danno,
e pregiudizio dei Comuni, e delle cose loro, acciocchè li Suditi in ogni
tempo conoscano la Paterna Cura che tiene la Republica della conservazione, e indemnità delle cose loro, Però &c.



1655 . 29. Settembre,
In Pregadi.

Rappresentano li Proveditori Sopra Beni Comunali con motivi di
gran zelo nella diligente Scrittura letta di gravi pregiudizi, che sotto vani
pretesti si tentano inserire al Pubblico nella materia gravissima
de' Beni Comunali &c.
L'anderà Parte, che restando nel suo pieno vigore gl'altri Decreti, e
Deliberazioni anteriori a questo proposito &c. sia però fermamente statuito,
che tutte le Vendite, Affittazioni, Cessioni, Permute, e ogni Alienazione,
e Contratto di qualunque forte, e sotto qualsivoglia colore, o pretesto
de' Beni Comunali, che sono Patrimunio Pubblico lasciato per grazia in
godimento a Comuni, siano, e s'intendino irritti, nulli, e di niun valore,
nonostante qualunque prescrizione di tempo, Decreto, o Terminazione, che facesse effetto contrario &c.
                                                  Zuanne Marin Nod. Duc.



1775 . 15 . Marzo.

Proclama del Magistrato Eccell. Sopra Beni Comunali.


Il Serenissimo Principe fa sapere, ed è per ordine degl'Illustriss., ed Eccellentiss. Signori Proveditori Sopra Beni Comunali infrascritti.
Conoscendo quanto importantissima sia la materia de' Beni Comunali,
Pubblico Reggio Patrimonio, lasciati per atto di carità del Principe
Serenissimo in godimento ai Sudditi Comuni, acciò li servino ad uso
di Pascolo per alimento de' loro Animali, onde con ciò rendere ubertosi
li loro Comuni, sicchè possino conservarli abili alle Fazioni, e
Pubbliche Imposte, ora vedendoli tutavia collusivamente manupressi in diverse intollerabili maniere dalla rapacità de' Contraffattori
confinanti non solo, che dalle ree, e dannate disposizioni di Capi dei Comuni, Quadra, o Valle, i quali abusando della Pubblica Carità ne dispongono contro le prescrizioni delle sovrane Leggi, di modo che à poco a poco è quasi totalmente alienato, e defraudato un tal Pubblico Patrimonio, e li Poveri aggravati Comuni sono privi del benefizio concessoli.
Essendo però tal sì geloso Patrimonio alla vigilanza del loro Eccellentiss. Magistrato a tal fine eletto dal Serenissimo Maggior Consiglio per zelante Presside, e Tutore stato in ogni tempo raccomandato con molti Decreti dell'Eccellentiss. Senato, tra quali 20. Giugno 1495., e dell'Eccelso Consiglio di Dieci con Zonta 15. Luglio 1529., e 4. Decembre 1542., e 28. Zugno 1557., e 29. Novembre 1570., e 9. Gennaro 1602., e 13. Novembre 1603. pur dell'Eccell. Senato, proibendo respettivamente le Vendite, Permute, Livelli, Affittanze, Cessioni, dichiarando nulli tutti li generi de' Contratti de' Beni Comunali, e susseguentemente confermando li stessi decreti con altri speciosi più recenti 29. Settembre 1655., 30. Aprile 1672., & altri anteriori, e posteriori a quelli 7. Giugno, e 3. Agosto 1739. tutti emanati per gl'importantissimi oggetti tendenti alla presservazione, e fedele custodia del Pubblico Patrimonio de' Beni Comunali al bene de' Sudditi, & all'Economia del Principato &c.

Omissis.

Terzo.
Che tutti quelli Merighi, e Capi di Comun, Quadra, e Valle, che colludessero per privati riguardi, occultassero Beni Comunali usurpati, o non ne rassegnassero nel detto termine le reali notizie al Magistrato di SS. EE. col Nome, e Cognome delli Usurpatori dopo d'esserli levata la pena di D.100. come sopra si risservano Sue Eccellenze di procedere criminalmente in appresso.
Quarto.
Che per custodia, e presservazione de Beni stessi sieno tenuti gli Merighi, e Capi di Comun, Quadra, e Valle invigillare, visitando d'Anno in Anno li loro confini dentro il Mese di settembre, e scoprendo alterazione, ed intacco sieno tenuti manifestare al Magistrato stesso nel termine di giorni 20. sotto quelle pene contenute nel primo, e terzo Capitolo, e similmente nel terminare il loro governo saranno tenuti condurre li suoi Successori sopra li medesimi con Copia alla mano del Privileggio, facendone alli stessi giusta, e real consegna &c.

Omissis.





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